Requisiti antincendio per autorimesse

Con l’emanazione del D.M. 15/5/2020 recante "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, in vigore dal 19 novembre u.s., è stato abrogato il D.M. 1/2/1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili" in cui, oltre alle disposizioni tecniche riferite alle attività soggette al D.P.R. n. 151/2011, erano riportate anche indicazioni relative alle autorimesse c.d. "sotto soglia".

Linee guida per le autorimesse con superficie non superiore a 300 metri quadrati

Linee guida per le autorimesse al disotto dei 300 metri quadri
greca
A seguito di tale abrogazione, dal mondo delle professioni è stata avanzata la richiesta di individuare comunque, sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti, alcune indicazioni ai fini della prevenzione incendi e sicurezza antincendio anche per le autorimesse con superficie non superiore a 300 metri quadrati.
A tal proposito, in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, è stata elaborata la linea guida allegata alla presente, recante "Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 metri quadrati" ed approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.
In particolare, il suddetto documento fa ampio ricorso al Codice di prevenzione incendi, che può, quindi, costituire un utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle autorimesse sotto soglia.
Si definiscono i requisiti tecnici antincendio per la progettazione, costruzione e gestione delle autorimesse coperte, aventi superficie complessiva non superiore a 300 metri quadrati, di seguito denominate "autorimesse sotto soglia".

Classificazione delle "autorimesse sotto soglia"
A1 - autorimesse di superficie fino a 100 metri quadrati
A2 - autorimesse di superficie superiore a 100 metri quadrati e fino a 300 metri quadrati

Requisiti minimi "Autorimesse A1"

  • La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere > 30; per le autorimesse isolate la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione deve essere > 15; per quelle isolate fuori terra è sufficiente che l’autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili.
  • Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM12 al paragrafo V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (es. cantine).
  • Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico, devono essere realizzate con porte almeno E30.
  • Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego , devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.
  • Il sistema delle vie d'esodo deve consentire agli occupanti dell'autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessità. A tal fine si può far riferimento alle modalità indicate dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. al Capitolo S.4, paragrafo S.4.9.
  • Se l’accesso avviene tramite montauto, senza persone a bordo, l’apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di alimentazione elettrica.
  • Se l’accesso avviene tramite montauto con persone a bordo, devono essere adottate tutte le misure indicate nel DM 03/08/2015 e s.m.i. - V.6 paragrafo V.6.5.8.
  • Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l’eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte e in conformità alla regolamentazione vigente.
  • Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli > 3 deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21A 89B.

Requisiti minimi "Autorimesse A2"

  • Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le "Autorimesse Al".
  • Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E 30; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TMl al punto V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015.
  • Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono avere una lunghezza massima di 30 m.
  • La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 800 mm.
  • La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900 mm; tale prescrizione non si applica alle vie di esodo verticali ridondanti, comprese eventuali scale interne alle unità abitative comunicanti direttamente con l’autorimessa.
  • Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 89B distribuiti in modo che, da ciascun punto dell’area protetta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30 m.
  • Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa), devono essere ciascuna di superficie utile minima non inferiore a 0,1 mr.

Gestione della sicurezza

Nelle autorimesse è vietato:
  • Il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso; la presenza e l’impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative; il parcamento ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.
  • Il parcamento, ai piani a quota inferiore a - 6 m, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.

Indicazioni aggiuntive di sicurezza antincendio

Qualora siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito o il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l’adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali. Un utile riferimento per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici è costituito dalla Circolare n. 2 del 5/11/2018, prot. n. 15000 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.