Si definiscono i requisiti tecnici antincendio per la progettazione, costruzione e gestione delle autorimesse coperte, aventi superficie complessiva non superiore a 300 metri quadrati, di seguito denominate "autorimesse sotto soglia".
Classificazione delle "autorimesse sotto soglia"
A1 - autorimesse di superficie fino a 100 metri quadrati
A2 - autorimesse di superficie superiore a 100 metri quadrati e fino a 300 metri quadrati
Requisiti minimi "Autorimesse A1"
- La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere > 30; per le autorimesse isolate la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione deve essere > 15; per quelle isolate fuori terra è sufficiente che l’autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili.
- Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TM12 al paragrafo V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (es. cantine).
- Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico, devono essere realizzate con porte almeno E30.
- Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego , devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.
- Il sistema delle vie d'esodo deve consentire agli occupanti dell'autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessità. A tal fine si può far riferimento alle modalità indicate dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. al Capitolo S.4, paragrafo S.4.9.
- Se l’accesso avviene tramite montauto, senza persone a bordo, l’apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di alimentazione elettrica.
- Se l’accesso avviene tramite montauto con persone a bordo, devono essere adottate tutte le misure indicate nel DM 03/08/2015 e s.m.i. - V.6 paragrafo V.6.5.8.
- Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l’eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte e in conformità alla regolamentazione vigente.
- Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli > 3 deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21A 89B.
Requisiti minimi "Autorimesse A2"
- Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le "Autorimesse Al".
- Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E 30; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TMl al punto V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015.
- Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono avere una lunghezza massima di 30 m.
- La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 800 mm.
- La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900 mm; tale prescrizione non si applica alle vie di esodo verticali ridondanti, comprese eventuali scale interne alle unità abitative comunicanti direttamente con l’autorimessa.
- Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 89B distribuiti in modo che, da ciascun punto dell’area protetta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30 m.
- Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa), devono essere ciascuna di superficie utile minima non inferiore a 0,1 mr.
Gestione della sicurezza
Nelle autorimesse è vietato:
- Il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso; la presenza e l’impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative; il parcamento ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.
- Il parcamento, ai piani a quota inferiore a - 6 m, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.
Indicazioni aggiuntive di sicurezza antincendio
Qualora siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito o il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l’adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali. Un utile riferimento per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici è costituito dalla Circolare n. 2 del 5/11/2018, prot. n. 15000 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.